08 marzo 2022
Qual è il principio che ispira il riparto delle spese condominiali?
La ripartizione delle spese condominiali dovute dai condomini è ispirata al principio di proporzionalità così come richiamato dagli articoli 1118 e 1123, comma I, del codice civile.
Gli indicati articoli disciplinano il diritto e l’onere di contribuzione di ciascun condomino sulle parti comuni stabilendo che la misura degli stessi sia proporzionale al valore dell’unità immobiliare di sua proprietà; valore determinato in ossequio al contenuto delle tabelle millesimali.
Nello specifico: a) l’art. 1118 c.c. stabilisce testualmente che “il diritto di ciascuno condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene” (il principio di proporzionalità può pertanto essere derogato da un titolo autonomo quale il regolamento condominiale redatto dal costruttore ed accettato da tutti i condomini);
b) l’art. 1123, comma I, c.c. dispone testualmente che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione” (il criterio di cui al primo comma dell’art. 1123 c.c. riguarda la ripartizione delle spese relative ai beni ed ai servizi di cui tutti i condomini godono indistintamente).