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07 dicembre 2021

DL anti-frodi entra a gamba tesa sui bonus edilizi cosa cambia e chi si salva

DL anti-frodi entra a gamba tesa sui bonus edilizi cosa cambia e chi si salva

DL anti-frodi entra a gamba tesa sui bonus edilizi cosa cambia e chi si salva

 

Con l’entrata in vigore del D.L. 157/2021***, lo scenario di fruizione delle agevolazioni fiscali cambia in modo radicale.

L’intervento normativo del primo ministro Draghi pone fine alle frodi che sono state perpetrate nell’ambito della piattaforma per la cessione dei crediti e gli sconti in fattura nel suo primo anno di operatività: secondo le indicazioni venute dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini sarebbero stati già accertati, 950 milioni di crediti inesistenti.

Tre sono le direttrici in cui si è mosso il legislatore:

1. estensione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità;

2. effettuazione di controlli preventivi nei casi “a rischio”;

3. regolamentazione dei controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda il primo punto, per beneficiare del superbonus 110% il visto di conformità diviene necessario, non più soltanto per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (prorogato fino al 2024), ma anche in caso di utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi. Rimane escluso l’obbligo di apposizione del visto soltanto nel caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia (dichiarazione precompilata) oppure tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.

Altra novità sostanziale è rappresentata dal fatto che l’obbligo del visto di conformità viene esteso a tutte le agevolazioni edilizie per le quali l’articolo 121 del decreto Rilancio prevede la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura, non se si fruisce dell’agevolazione con la detrazione in dichiarazione.

Pertanto, oltre agli interventi che consentono di beneficiare del superbonus di cui all’art. 119 DL 34/2020, occorrerà rilasciare il visto di conformità per le opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo riferite ai seguenti interventi agevolati:

• interventi di recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali di cui alla lett. a) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR ed interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali di cui alla lett. b) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR);

• acquisti di unità immobiliari con le caratteristiche per poter beneficiare della detrazione di cui al co. 3 dell’art. 16-bis del TUIR (c.d. “detrazione per acquisti di unità immobiliari in edifici ristrutturati”; circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2020 n. 30, § 5.1.4);

• interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”);

• interventi volti alla riduzione del rischio sismico di cui all’art. 16 co. 1-bis - 1-septies del DL 63/2013;

• interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);

• interventi di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati negli impianti (lett. h) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR);

• interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013.

Uno dei cambiamenti sostanziali è che con lo sconto in fattura il fornitore incassava il credito prima della fine lavori ora non più, perché le asseverazioni si dovranno fare solo al termine dei lavori e solo dopo si potrà cedere il credito.

Ma ci sono modifiche importanti anche per quanto concerne la valutazione della congruità dei prezzi.

Nell’ambito del comma 13-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, viene inserita, a fianco del riferimento ai prezziari, la previsione dell’introduzione di valori massimi stabiliti per taluni categorie di beni con decreto del Ministro della transizione ecologica, decreto la cui emanazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 157/2021.

L’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. Questo allungherà i tempi per vedere il credito ceduto/scontato nella cassetto fiscale dei cessionari oltre che un aumento delle spese tecniche riferito alle prestazioni professionali aggiuntive di tecnici asseveratori e commercialisti/CAF, il tutto al fine di stoppare le frodi e l’esborso dello stato che siamo Noi.

I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

1. alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

2. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

3. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.

Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

 

BONUS MINORI CHI SI SALVA?

Dalle faq dell’agenzia del 22 novembre 2021 “…i contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula* di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione**, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e dell’asseverazione.”

In altre parole chi al 12 novembre ha già bonificato (bonifico parlante vale data valuta) la fattura del fornitore e sottoscritto il contratto* con fornitori/poste/banche/privati o indicato in fattura lo sconto** non è soggetto al visto di conformità del commercialista e asseverazione congruità dei prezzi di un tecnico, ma attenzione già prima del Dl 157/21 era prevista la congruità dei prezzi per gli ECOBONUS a cura di un tecnico asseveratore o in alcuni casi del fornitore (isolamenti, cappotti, coperture, serramenti, schermatura solari, collettori solari, caldaia a condensazione, microgeneratori, pompe di calore, sistemi a biomasse, scaldacqua in pompa di calore, building automation)rimanevano esclusi i lavori di ristrutturazione o le detrazioni per interventi con bonus casa che ora invece saranno soggetti.

Per chi è a cavallo del 12 novembre 2021? 

Per chi ha già bonificato acconti ma non ha ancora saldato riteniamo in modo cautelativo che l’intervento sia soggetto all’asseverazione di cui al Dl 157/2021 su questo delicatissimo aspetto si attendono chiarimenti.

 

***Il Dl 157/2021 potrebbe variare con la conversione in Legge entro 60 gg dal 12/11/2021

 

[Arch. Cristina Carraro e Ing. Gianfranco Lovato]

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