07 dicembre 2021
Cosa si intende per ipoteca?
L'Avvocato risponde
Cosa si intende per ipoteca?
Ai sensi dell’art. 2808, comma I, del codice civile l’ipoteca è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il diritto di espropriare il bene sul quale l’ipoteca è costituita e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.
L’ipoteca, inoltre, consente al creditore di espropriare il bene anche qualora lo stesso sia stato alienato (cosiddetto “diritto di sequela”).
L’ipoteca può essere iscritta sui beni immobili ivi comprese le loro pertinenze, sui beni mobili registrati (tra cui gli autoveicoli) e sulle rendite dello Stato.
L’ipoteca può essere iscritta in forza di una disposizione di legge (cosiddetta “ipoteca legale”), di una sentenza (cosiddetta “ipoteca giudiziale”) ovvero a seguito di una manifestazione di volontà del debitore in tal senso (cosiddetta “ipoteca volontaria”).
Con riferimento all’ipoteca giudiziale deve rilevarsi che il creditore può ottenere l’iscrizione anche qualora la condanna risulti da un provvedimento diverso da una sentenza tra cui, ad esempio, da un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.
[Avvocato Giorgio Lovato]