12 aprile 2022
Cosa si intende per “diffida ad adempiere”?
L'Avvocato risponde...
Cosa si intende per “diffida ad adempiere”?
La diffida ad adempiere è un’ipotesi di risoluzione di diritto per inadempimento del contratto. La risoluzione di diritto del contratto comporta lo scioglimento del vincolo pur in assenza di una pronuncia emessa dall’autorità giudiziaria.
A mezzo della diffida ad adempiere (istituto disciplinato dall’art. 1454 c.c.) il contratto deve ritenersi risolto qualora la parte adempiente intimi alla parte inadempiente di adempiere l’obbligazione entro un congruo termine e, nel comunicato termine, quest’ultima ometta di ossequiare l’intimazione. Ai fini della sua validità la diffida deve contenere l’intimazione che il contratto si riterrà risolto qualora il debitore non avrà adempiuto entro il termine stabilito.
Il termine minimo da indicare a mezzo della diffida deve essere pari ad almeno 15 giorni. Un termine inferiore, quindi, potrebbe rendere inefficace la diffida stessa.
Ai fini della validità della diffida è altresì necessario che l’inadempimento del debitore non sia di scarsa importanza.
Scaduto infruttuosamente il termine indicato nella diffida il contratto si risolve di diritto senza la necessità di ulteriori formalità.